RAS - Ordinanza n°1 del 08/01/2021

Ordinanza in vigore sul territorio sardo dall'11 al 31 gennaio 2021

Art. 1)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dall’11 gennaio 2021 e fino al giorno 31 gennaio 2021 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:

  1. a)  le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, mantenendo le misure organizzative adottate nella loro autonomia dopo l’entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020;

  2. b)  resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Art. 2)

È confermata fino al 31 gennaio 2021 compreso, in relazione a quanto disposto al punto 1, l’attuale articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale, ferme restando eventuali rimodulazioni determinate dall’andamento della domanda,

rinviando alla ripresa dell’attività didattica in presenza degli istituti secondari di II grado, statali e paritari, e delle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale il correlato potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico locale mediante l’attivazione dei servizi aggiuntivi previsti dai documenti operativi delle Prefetture di cui l’articolo 1, comma 10, lettera s), del DPCM 3 dicembre 2020.

Art.3)

 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 3 dicembre 2020 e relativi allegati.

Art.4)  

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dall’11 gennaio 2021- fino al 31 gennaio 2021, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.

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