FAQ: quesiti e chiarimenti

AGGIORNATO al 28.11.2014

Si riportano i quesiti e chiarimenti sottoposti all’organismo intermedio e già comunicati ai partner con nota ns. prot. 153 del 04.07.2014 e comunicazioni precedenti. 

Quesito – RISORSE UMANE.

Come vanno rendicontate le risorse umane impegnate dal partner per l’attuazione del PSL? Quali sono le spese ammissibili?

In generale, le spese che è consentito al partner di sostenere in attuazione del progetto vengono rendicontate  al GAC NS le attraverso una nota di debito a cui vanno allegati tutti i giustificativi di spesa debitamente quietanzati. Riguardo alla rendicontazione delle spese del personale impegnato nel progetto di attuazione del PSL, si allega nota RAS esplicativa delle modalità di rendicontazione.

Rendicontazione personale

 

Quesito – RISORSE UMANE: PERSONALE INTERIRALE/ A CONTRATTO/ BORSE DI STUDIO

In merito al personale che i partner impiegheranno per sviluppare le azioni, sono rendicontabili le spese del partner per l’impiego di personale interinale (è ad esempio il caso dei parchi, di qualche comune o associazione) e di personale assunto con contratto di lavoro di natura occasionale (inferiore a € 5.000 e di durata non superiore ai 3 mesi)?

Nel caso dell’Università: è rendicontabile la spesa per risorse umane impegnate dall’UNI relative a borse di ricerca, assegni di ricerca, visiting professor o altre forme contrattuali tipicamente attivate dagli Atenei?

L’Organismo Intermedio precisa che in linea generale debba essere prestata particolare attenzione ai rapporti per l’impiego di nuovo personale. In particolare, la possibilità di rendicontare rapporti di nuova attivazione insiste solo qualora ciò si rendesse effettivamente necessario al fine di inserire uno specialismo all’interno di una struttura organizzata che presenti già al suo interno competenze specifiche per l’attuazione dell’azione. È fondamentale che ci sia un rapporto equilibrato tra le competenze già presenti all’interno della struttura e le competenze di recente acquisizione tale da giustificare la scelta dell’acquisizione del collaboratore (sia questo con contratto a progetto, personale interinale, personale con contratto di lavoro di natura occasionale, borsa di studio) da parte del partner di supporto e non direttamente del GAC.

Nella scheda descrittiva dell’azione il GAC dovrà indicare le motivazioni che hanno portato alla scelta del partner di supporto indicando le specifiche competenze dello stesso, dovrà, inoltre, specificare le singole attività che saranno svolte dal partner di supporto e la tipologia dei costi che saranno da questo sostenuti al fine di consentire la verifica dei costi ammissibili e l’approvazione della scheda descrittiva da parte di Argea.

Si ritiene pertanto che la rendicontazione delle spese del personale contrattualizzato con diverse modalità, possibile in linea generale, debba essere attentamente valutata dal GAC sulla base di quanto previsto dallo specifico contratto (è fondamentale che vi sia coerenza tra quanto previsto dal contratto e le attività che si intende assegnare al personale per l’attuazione del PSL) e la natura di eventuali fondi che hanno consentito la contrattualizzazione, al fine di evitare eventuali conflitti.

 

Quesito – MISSIONI (aggiornato al 27.11.2014)

Riconoscimento spese di missione dei partner. Per i partner del GAC che hanno sede fuori dal territorio della zona di pesca GAC, possono essere riconosciute le spese di missione (trasporto, vito, alloggio) per gli spostamenti, verso l’area GAC o anche verso altri territori, qualora si rendessero necessarie per l’attuazione dell’azione?

Per le azioni di cooperazione internazionale che quindi possono coinvolgere altri GAC d’Europa, e per la cui attuazione sono coinvolti alcuni partner del GAC, è possibile riconoscere a questi ultimi spese di missione per gli spostamenti connessi all’attuazione dell’azione di cooperazione (nel territorio GAC o europeo)?

L’Organismo Intermedio precisa che il punto 13.3 del bando di attuazione afferma quanto segue “non possono essere ammessi a finanziamento i costi per operazioni effettuate al di fuori del territorio di riferimento della zona di pesca individuata dal gruppo salvo per le operazioni a sostegno delle azioni di marketing territoriale, promozione e commercializzazione dei prodotti della zona di pesca (prodotti della pesca, promozione di percorsi enogastronomici, turistici e ricreativi, ecc.) e per le azioni di cooperazione interregionale e transnazionale”.

Si ritiene che tali spese possano essere riconosciute anche ad un partner che partecipa ad azioni della tipologia sopra descritta, per conto del GAC. Nel bando di attuazione e nei documenti di riferimento non viene precisato se le spese di missione di un partner che ha sede fuori dal territorio del GAC possano essere riconosciute, ma si ritiene che questo sia possibile quando un partner è direttamente coinvolto nell’attuazione di un’azione del PSL.

Per le modalità di rendicontazione si consideri quanto specificato dal regolamento interno all’art. 17 ovvero:

1) Per i viaggi fino a 500 km (andata e ritorno) è previsto l’utilizzo del mezzo pubblico o della autovettura con rimborso km pari ad 1/5 del costo della benzina verde e applicazione delle tabelle km desumibili tabelle ufficiali (es. ACI).

2) Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate che si intendono rimborsabili sono, solo ed esclusivamente, le seguenti:

  • Spese autostradali o mezzo pubblico
  • Spese di parcheggio e/o Taxi;
  • Spese per pasto. Il costo massimo rimborsabile è di 25,00 euro per pasto con un massimo 50 euro a giornata. Non potranno essere rimborsati oltre i due pasti giornalieri a persona, se non a seguito di motivate esigenze aziendali di rappresentanza e comunque dietro specifica dichiarazione;
  • Spese di alloggio in Hotel massimo 3 stelle; le spese di alloggio in Hotel saranno ammesse per un numero di pernottamenti limitati ai lavori in programma;

3) Per i viaggi oltre i 500 km (andata e ritorno) è previsto il rimborso del mezzo pubblico più conveniente in termini economici e temporali per la destinazione prevista (treno o aereo, biglietto di classe economica). Nel caso si utilizzasse l’autovettura propria, il rimborso è comunque limitato al costo sopra previsto, salvo autorizzazione specifica del Consiglio Direttivo o del Presidente, in casi urgenti e indispensabili.

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Si consideri inoltre che hai fini del riconoscimento delle spese di missione, conseguentemente alle recenti verifiche effettuate da AEGEA , tali spese potranno essere riconosciute solo se oltre alle pezze giustificative a corredo verranno presentati documenti che dimostrino le ragioni e l’effettività della missione (lettere di convocazione, brochure eventi, fogli firme e reportistica connessa alle riunioni, ogni altro documento che dimostri partecipazione e presenza alle riunioni/eventi).

Le spese di missione per essere rimborsate ai partner operativi dovranno essere allegate (col prospetto riepilogativo di cui si rende disponibile il format) alla nota di debito e dovranno risultare già sostenute dal partner che ne chiede il rimborso (compreso l’onere per il rimborso chilometrico: 1/5 del costo della benzina. Il costo della benzina va desunto riportando riferimenti “CERTI” es: costo risultante dalle TAB ACI dei Prezzi dei carburanti aggiornate settimanalmente e scaricabili dal seguente link: http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html?no_cache=1). Si riporta a titolo esemplificativo la tabella aggiornata al 17.11.2014:

PrezziCarburantiWeb_2010-2014

Per la definizione delle distanze chilometriche si faccia riferimento al seguente link: https://servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/

Non sono certificabili le diarie giornaliere.

Si allega esempio di modulo missione ad uso dei partner operativi:

MODULO MISSIONI

 

 

Quesito – CONSULENZE PROFESSIONALI CONTRATTUALIZZATE DAI PARTNER OPERATIVI

In merito alle spese per l’utilizzo di risorse umane riconosciute ai partner operativi che agiscono a costi reali, riguardo al personale esperto messo a disposizione dei partner per l’attuazione delle azioni, sono certificabili le spese sostenute dal partner per “consulenti propri” impegnati per l’attuazione dell’azione (la cui fattura presentata a rendicontazione sarà quindi intestata al partner e non al GAC)?

L’Organismo Intermedio precisa che, come descritto nel documento “Programma FEP 2007-2013 Asse IV – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca. La selezione dei GAC e dei PSL (Guida pratica)” tra le tipologie di spesa specifiche dell’Asse 4 ammissibili vi sono le spese inerenti al personale dipendente, collaboratori e consulenti.

Il partner non potrà attivare nuove collaborazioni professionali di tipo consulenziale per la realizzazione di attività specifiche previste dal PSLQueste ultime, qualora si rendessero necessarie, potranno essere attivate solo dal GAC.

Nel caso di consulenti che già prestino la propria attività per il partner impegnato nella realizzazione di un’azione per conto del GAC, si ritiene che il costo della consulenza possa essere rendicontato esclusivamente quando è possibile riferirlo strettamente alla realizzazione dell’attuazione dell’azione. Il consulente deve dimostrare con apposita documentazione giustificativa quanto ha dedicato all’attuazione dell’azione.

In ogni caso dovrà essere valutato il contratto del consulente, l’ambito di competenza e la natura di eventuali fondi che hanno consentito la contrattualizzazione, al fine di evitare eventuali conflitti.

Il partner che supporta il GAC nella realizzazione delle azioni rendiconterà le proprie spese mediante presentazione di una nota di debito intestata al GAC, il cui importo corrisponderà alla somma dell’importo delle pezze giustificative allegate relative alle spese effettivamente sostenute, riferibili al progetto, per le quali si chiede il rimborso (tra le quali nel caso in questione, la fattura del consulente).

 

Quesito – SHORT LIST DI ESPERTI

E’ possibile costituire, con avviso pubblico, short list di esperti da cui il GAC possa attingere all’occorrenza quando si ravvisi la necessità di attivare contratti per collaboratori e consulenti? Si tratta di una prassi comune a cui fanno generalmente ricorso GAC e GAL.

Per quanto concerne il punto 4, si ritiene che la costituzione di una short list di esperti sia possibile nel rispetto di quanto previsto nel D. Igs. 165/2001 e s.m.i., nonché delle altre normative vigenti.

 

Quesito – COPERTURA ASSICURATIVA

È ammissibile la spesa per la copertura assicurativa da rischio del consiglio direttivo e della direzione?

L’Organismo Intermedio precisa che le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione. Tali spese sono ammissibili qualora direttamente legate all’operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, connesse ad obblighi prescritti dall’Autorità di gestione. Si ritiene pertanto che la spesa per la copertura assicurativa da rischio del consiglio direttivo e della direzione non sia ammissibile.

 

Quesito – AFFIDAMENTI DIRETTI ALLA P.A.

Il GAC per alcune attività può fare affidamenti diretti a PA (es. enti strumentali regionali, azienda speciale camerale, altri soggetti pubblici) applicando la norma di cui all’art. 15 L. 241/1990, (richiamato in alcune schede progettuali esecutive), il quale prevede la possibilità per le Amministrazioni di stipulare fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune mediante affidamento diretto di servizi, qualora detto affidamento avvenga?

Con riferimento a tale punto l’Organismo Intermedio precisa che non potendo entrare nel merito del caso specifico non è possibile esprimere un parere. L’affidamento diretto a Pubbliche Amministrazioni deve essere attentamente valutato dal GAC, caso per caso, se del caso mediante il supporto di Argea Sardegna, ai sensi dell’ari 15 L 241/1990.

 

Quesito – IVA P.A.

E’ possibile rendicontare l’IVA sostenuta dai partner pubblici che attuano azioni del PSL?

Le linee guida sulla rendicontabilità della spesa pubblicate dal MIPAF al riguardo precisano che l’IVA è considerata non ammissibile se il soggetto beneficiario è un ente pubblico. Al pari dell’IVA, altre categorie di imposte, tasse ed e oneri, possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.

 

Quesito – FIDEJUSSIONE

È ammissibile la spesa per la stipula della fidejussione a favore di ARGEA necessaria per ottenere un’anticipazione, come previsto dal Protocollo d’Intesa fra l’OI e il GAC?

Con riferimento a tale punto, l’Organismo Intermedio precisa che come previsto dal documento “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013”, le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione. Rientrano tra le spese generali anche le spese per garanzie fideiussorie.

Le indicazioni di cui sopra rivestono carattere di ordine generale. Come previsto dal protocollo d’intesa, nella scheda descrittiva dell’azione il GAC deve descrivere dettagliatamente l’azione da realizzare al fine di consentire all’Agenzia Argea Sardegna una verifica delle modalità di realizzazione dell’azione; sarà pertanto cura dell’Agenzia valutare nello specifico le azioni, spese ammissibili e modalità di attuazione, e indicare eventuali modifiche, nel caso in cui lo ritenga opportuno, prima dell’approvazione della scheda descrittiva.

 

Quesito – PATTO DI STABILITA’

 Il contributo complementare dovuto da alcuni partner a titolo di cofinanziamento previsto dal PSL per alcune specifiche azioni è soggetto ai limiti posti dalla normativa vigente riguardo al patto di stabilità, ritrovando in tale interpretazione evidenti restrizioni nell’effettuazione del conferimento?

Si precisa che le risorse previste per il cofinanziamento delle azioni del Piano di sviluppo locale risultano soggette ai limiti posti dal patto di stabilità, parimenti a quelle sostenute dalla Regione con le risorse del proprio Bilancio.

 

Quesito – APPORTI IN NATURA

 Considerato il taglio delle risorse finanziarie a disposizione degli enti ma anche degli operatori privati per effetto delle limitazioni poste dal patto di stabilità (per i primi) e della crisi che ha investito l’economia nazionale, successivamente alla pubblicazione del bando risalente al 2010, in coerenza con il disposto dell’art.55 del Reg.CE 1198/2006, i partner che in fase di candidatura hanno assunto l’impegno di cofinanziare il PSL possano, qualora non siano in grado di adempiere mediante conferimento in denaro, effettuare il finanziamento complementare tramite “apporto in natura” (garantendo ad esempio, prestazioni del personale dipendente o particolari servizi a supporto dell’attuazione del PSL)?

L’Organismo Intermedio precisa che la ratio dei criteri di selezione previsti dal bando di selezione della misura 4.1 era quella di privilegiare i gruppi che dimostravano di aver siglato un numero sufficiente di accordi per il cofinanziamento con fondi pubblici e/o privati della strategia proposta dal piano di sviluppo, intendendo per “ cofinanziamento” il conferimento in risorse economiche. L’”apporto in natura” non è stato contemplato ne’ dal bando ne’ dalle linee guida per l’attuazione della misura. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art.55 del Regolamento (CE) 27.7.2006 n. 1198/2006, relativo al Fondo Europeo per la pesca, i contributi in natura possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell’attuare le operazioni, purchè le norme in materia di ammissibilità delle spese fissate a livello nazionale prevedano l’ammissibilità di tale spese e il cofinanziamento del FEP non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi. Tuttavia, il documento che ha fissato le norme in materia di ammissibilità delle spese a livello nazionale “linee giuda per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 20 maggio 2009”, approvato con Decreto Ministeriale n. 50 del 9 settembre 2009, prevede che non siano ammissibili i contributi in natura. Per quanto sopra rappresentato, non si ritiene ammissibile il cofinanziamento da parte dei partner del gruppo mediante “apporto in natura” (prestazioni del personale dipendente o particolari servizi a supporto dell’attuazione del PSL).

 

Quesito – PROROGA DEI TERMINI DI ATTUAZIONE DEL PSL

Richiesta di proroga dei termini di attuazione del PSL “Pesca e Sviluppo sostenibile del Nord Sardegna”, dal 28.02.2015 (termine originariamente previsto da bando e recepito dal protocollo d’intesa del 11.09) al 31.12.2015 (termine che chiediamo sia esteso a tutto il PSL, includendo anche le azioni già approvate da ARGEA). Il nuovo termine proposto si riferisce alla data limite per l’ammissibilità delle spese intese come spese effettivamente sostenute dal beneficiario comprovate da documenti che attestano l’avvenuto pagamento, compatibilmente con i tempi di esecuzione del FEP 2007-2013 e gli indirizzi della Commissione Europea circa la chiusura del programma.

Decreto della Regione Autonoma della Sardegna n. 831/DecA/14 del 17.072014

Art.1 .Le azioni previsti dai piani di sviluppo locale dei Gruppi di Azione costiera approvati devono essere concluse al 30.09.2014.La rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione delle azioni deve essere effettuata entro il 15.11.2015.Le spese operative e le spese connesse alla comunicazione dei risultati finali possono essere sostenute fino al termine ultimo per la rendicontazione (15.11.2015)